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Normativa ascensori, cosa c’è da sapere

Da Redazione

Ottobre 13, 2021

Normativa ascensori, cosa c’è da sapere

Il grande boom delle strutture e degli edifici verso l’alto è stato reso possibile anche all’installazione di un numero sempre maggiori di macchinari che permettono lo spostamento in verticale. Stiamo parlando degli ascensori e dei montacarichi, due tipologie di impianti che offrono alle persone l’opportunità di spostarsi e muoversi senza alcun tipo di problema tra i vari livelli degli edifici.

L’ascensore, così come lo intendiamo noi al giorno d’oggi, è stato realizzato per la prima volta nell’Ottocento, portato in dote dalla rivoluzione industriale, nel momento in cui ovvero cominciarono ad essere applicati al meccanismo di risalita non solo dei propulsori a vapore, ma anche dei motori idraulici.

Nel 1853 si ebbe la vera e propria svolta che cambiò completamente questo settore di mercato. Stiamo facendo riferimento all’invenzione dell’americano Elisha Otis, che depositò il brevetto di un impianto di sicurezza paracadute, che si poneva come obiettivo principale quello di evitare che il sistema della cabina potesse cadere nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti e danni ai cavi. Da quel momento in avanti, si è scelto di avere un occhio sempre più di riguardo alla questione legata alla sicurezza.

La normativa di riferimento

Sia per quanto concerne l’installazione che in riferimento alla manutenzione di un ascensore, è abbastanza facile intuire come ci siano delle norme ben precise che devono essere osservate con grande solerzia. Non solo, dal momento che sono presenti anche delle specifiche norme a livello edilizio, così come diverse leggi urbanistiche che possono ricollegarsi a questo argomento.

La progettazione e l’installazione di un impianto di ascensione, di conseguenza, deve necessariamente rispettare quelle che sono le norme previste dall’attuale direttiva ascensori 95/16/CE, ma anche quanto previsto dal DPR 162 del 1999, evidentemente seguendo anche le previsioni di sicurezza e salute relative alla normativa ascensori che sono state stabilite a livello comunitario.

Ad esempio, il DPR 162 del 1999 definisce come ricada sulle spalle dell’installatore, una volta portata a termine l’installazione dell’impianto di ascensione, l’obbligo di rilasciare al proprietario dell’impianto l’apposita dichiarazione CE di conformità. Non solo, dal momento che l’installatore deve individuare nel proprietario, piuttosto che nell’amministratore di condominio, anche il responsabile della sicurezza dell’ascensore. Sarà quest’ultima figura, quindi, a doversi occupare della sicurezza dell’impianto stesso, ovvero della sua costante e periodica attività di manutenzione, che dovrà essere posta nelle mani di una ditta certificata oppure di personale dotata di specifica abilitazione.

Le ultime previsioni di legge

Il Decreto 101 del 2015, che va semplicemente ad attuare quanto è in realtà previsto dal DPR 8 del 2015, ha avuto come obiettivo principale quello dell’aggiornamento delle procedure per quanto riguarda l’apertura di un impianto di ascensione pubblico. Non solo, visto che definisce anche tutti quei test di corretto funzionamento che devono essere svolti con una frequenza ben determinata, per verificare periodicamente il corretto funzionamento dell’impianto.

A partire dal 30 marzo 2017, ecco che è entrato in vigore il DPR 23/2017, che si focalizza ancora di più sulla sicurezza e sulla protezione sia delle persone che delle merci che vengono movimentati mediante qualsiasi tipo di impianto di ascensione. Non solo, dal momento che questa novità a livello normativo va a modificare gli standard di conformità, così come prevede l’inserimento di nuovi obblighi non solo per chi provvede all’installazione dell’ascensore, ma anche per i fabbricanti, così come per gli importatori e i distributori.

All’interno dell’Allegato I, infatti, sono presenti tutti quei requisiti che devono essere rispettati. In primis, il riferimento è all’accesso e all’utilizzo dell’impianto di ascensione da parte di soggetti disabili, ovvero la diminuzione del rischio di caduta della cabina, senza dimenticare le soluzioni da attuare nel caso in cui si verifichi un’interruzione dell’alimentazione a livello energetico.

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